Cliccando sul bottone "OK" dai il tuo consenso all'utilizzo di cookie per fini statistici e per migliorare la navigazione.
Se desideri maggiori informazioni sulla cookie policy, clicca sul bottone "Privacy & Cookies Policy" qui di seguito.
Il Ministero elabora e attua politiche dei consumatori in ambito europeo.
La politica dell'UE per i consumatori:
In caso di problemi con acquisto di un prodotto o servizio, avvenuto sia online o in un negozio, il consumatore può ricorrere a modalità di risoluzione della controversia di tipo extragiudiziale (cd. “Alternative Dispute Resolution” o “ADR”) regolati dagli artt. 141 a 141 decies del Codice del Consumo, (decreto legislativo, n. 130/2015, che ha recepito la direttiva ADR 2013/11/UE).
La procedura si basa sulla volontà delle parti di evitare un’azione giudiziaria e offre una soluzione semplice, rapida delle controversie tra consumatori e imprese, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea.
Sono procedure veloci, gratuite o con “costi meramente simbolici”. Per gli organismi ADR sono previsti obblighi di trasparenza, imparzialità ed equità nei confronti delle parti del procedimento, procura dei vantaggi sia per il professionista/impresa che per il consumatore è possibile la risoluzione delle controversie online dei consumatori, (Direttiva sull’ADR per i consumatori, e il Regolamento (UE) n. 524/2013) sono strumenti legislativi che introducono un insieme di regole oltre che una piattaforma web on line per tutta la UE, gestita dalla Commissione europea, all’indirizzo web https://webgate.ec.europa.eu/odr.
Ogni Stato membro designa un punto di “contatto ODR (Online Dispute Resolution), ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 524/2013, e per l’Italia è il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-Net), e svolge funzioni quali assistenza per la presentazione del reclamo e, se del caso, dei documenti per la trasmissione di informazioni sul funzionamento della piattaforma ODR nonché la trasmissione alla parte ricorrente di informazioni sugli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la piattaforma ODR” .
Tra le procedure ADR consumo ci sono anche “negoziazioni paritetiche” (art.. 141-ter Codice del consumo) poste in essere dalle associazioni dei consumatori che hanno la “Legittimazione ad agire” per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti (ai sensi artt. 139 e 140 del Codice del consumo).
Termine per l’attuazione della soluzione
Debbono concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data del ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell’organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l’organismo ADR può prorogare il termine fino a un massimo di 90 giorni e le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.
L'Azione di classe, o Class-Action (art. 140 bis del Codice del Consumo), è un’azione a “tutela dei diritti individuali omogenei e interessi collettivi dei consumatori e degli utenti”, esercitabile per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni, derivanti da danni o inadempienze contrattuali, legati al consumo.
La Class-action, consente ai consumatori o utenti che hanno subito danni derivanti da prodotti difettosi-pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, di unire le proprie forze per ottenere il risarcimento, in ipotesi in cui il ricorso al giudice sarebbe troppo oneroso per un singolo individuo.
Dal 1° gennaio 2010, tutti coloro che si trovino nella stessa situazione di chi ha promosso la causa, nelle ipotesi suddette, possono aderire all’ azione di classe, facendo valere i propri diritti, anche attraverso il promotore e senza bisogno di ricorrere autonomamente ad un avvocato. Il procedimento sarà snello e consentirà di avere una sentenza immediatamente esecutiva.
Infatti, l’articolo 140 bis, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 206/2005 (Codice del consumo) prevede che:
"[…] Con la stessa ordinanza il tribunale:
fissa un termine perentorio, non superiore a 120 giorni dalla data di scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello Sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul sito del Ministero. "
Cos'è
Segnala Prezzi è lo strumento che consente al consumatore di segnalare i prezzi dei beni di largo consumo ritenuti anomali (cioè più elevati di quello che ci si aspetterebbe in condizioni normali).
Come fare
Il funzionamento è semplice. E' infatti sufficiente compilare l'apposito modulo online.
Attraverso il modulo, potranno essere comunicati il prezzo ed una serie di informazioni relative ai prodotti che si vogliono segnalare utili a consentire verifiche, anche in modo congiunto, con altre Autorità competenti.
Le informazioni potranno essere utilizzate anche a supporto dell’attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi.
Per maggiori informazioni
La contraffazione non è sempre evidente. Per evitare di acquistare inconsapevolmente merce contraffatta è tuttavia importante seguire alcune semplici regole di base.
Vademecum
‘Conoscere il problema per affrontarlo meglio' è lo slogan dei vademecum, in lingua italiana e inglese, realizzati dal Ministero per guidare il consumatore nella scelta dei prodotti nei diversi settori, imparando a riconoscere gli originali a vantaggio della qualità e della salute.
Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, è stato istituito con la legge 30 luglio 1998, n° 281, confluita nel Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005).
Il Consiglio, che ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha l'obiettivo di contribuire al miglioramento e al rafforzamento della posizione del consumatore/utente nel mercato. È composto dalle associazioni dei consumatori riconosciute secondo i criteri stabiliti dall’art. 137 del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il decreto ministeriale del 13 novembre 2019 delega il Sottosegretario Alessia Morani a presiedere le riunioni del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e a curarne le relative attività.